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Tribunale di Bologna > Contratti a termine
Data: 04/04/2006
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 334/06
Parti: C. / X s.n.c.
CONTRATTO A TERMINE PER PRETESA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN FERIE - MANCATA PROVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO: NULLITA’ DEL TERMINE - INDISPONIBILITA’ AD UNA NUOVA ASSUNZIONE A TERMINE – VALORE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MUTUO CONSENSO: INSU


Una lavoratrice ha chiesto accertarsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti con Autostrade per l’Italia in un arco di tempo tra il giugno 1989 e il maggio 2002, di cui il primo con durata di tre mesi motivato dalla necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie. La società resistente ha eccepito, preliminarmente, l’esistenza di un mutuo consenso allo scioglimento del rapporto, avendo la lavoratrice dichiarato la propria indisponibilità ad essere assunta con contratto a tempo determinato in replica all’ennesima chiamata al lavoro, ed avendo inoltre rilasciato delle quietanze liberatorie alla cessazione di ogni contratto a termine. Questi comportamenti sarebbero incompatibili con la pretesa alla continuità ininterrotta del rapporto di lavoro ed implicherebbe necessariamente adesione della lavoratrice alle disdette dei rapporti. Rispetto a tale eccezione il Tribunale ha precisato che perché si possa parlare di una volontà rettamente formata in relazione all’oggetto di causa, occorrerebbe che la ricorrente fosse a conoscenza della supposta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato: “e pertanto ogni manifestazione di volontà della ricorrente, sia essa espressa o tacita, non può che produrre effetti entro l’economia dei contratti formalmente intercorsi tra le parti, e quindi con riguardo ai diritti e facoltà in essi contemplati”. Venendo al merito, il Giudice, dopo aver osservato che le ipotesi previste dall’art. 2 del contratto collettivo si aggiungono a quelle già previste dalla legge, e conseguentemente escluso che sia richiesto il requisito dell’indicazione, nel contratto di lavoro a termine, del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione, ha peraltro ritenuto “che debba essere fornita la prova delle necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie, e cioè del nesso causale tra le assenze per ferie e l’assunzione a termine”. Ciò premesso, ha ritenuto non provata la causale invocata, in quanto nessuno dei tabulati relativi alla stazione presso la quale era stata addetta la lavoratrice riguardava il periodo contemplato nel primo contratto a termine, e che doveva considerarsi generica la prova testimoniale richiesta “perché non viene fornita alcuna informazione sul numero di ore lavorate, sul numero e sull’identità dei lavoratori assenti e sostituiti”. Conseguentemente ho dichiarato nullo il termine apposto al primo contratto e che il rapporto doveva ritenersi a tempo indeterminato sin dall’inizio, condannando la società al pagamento della retribuzione a far data dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.